Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, Del. n. 29/2018/PAR
La disposizione in questione (art. 6, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,) è da intendersi riferita sia agli organismi che utilizzino risorse proprie degli enti pubblici, sia a quelli che, più occasionalmente, usufruiscono di contribuzioni, comunque qualificate, a carico delle finanze pubbliche.
Infatti, come desumibile dal terzo periodo dello stesso comma 2, le prescrizioni vincolistiche della norma non si applicano ai soli enti pubblici in senso stretto.
In proposito, la consolidata giurisprudenza consultiva di questa Corte, considera applicabile il regime vincolistico delle disposizioni in esame, anche alle aziende speciali per le quali, è riscontrabile quella “dipendenza finanziaria che giustifica l’applicabilità della norma, attesa la riconducibilità alle risorse pubblicistiche quantomeno del conferimento del capitale di dotazione iniziale” (Sez. controllo Abruzzo, 10 novembre 2016, n. 224)
Difatti, la stessa Corte Costituzionale, con la Sentenza 27 giugno 2012, n. 161, chiamata ad esprimersi in merito, ha ritenuto l’eccezione fondata nella parte in cui la disposizione del citato DL n. 78/2010, “afferma in modo incontrovertibile il principio di gratuità della partecipazione ad organi di enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche”.
Pertanto, nessuna delle circostanze richiamate nella richiesta di parere in esame è idonea a giustificare la non applicabilità delle prescrizioni vincolistiche del D.L. 78/2010, nel caso di specie (IPAB), sarà quindi possibile e sempre che sia già prevista, la sola erogazione di gettoni di presenza in misura non superiore a trenta euro, esclusa ogni altra forma di retribuzione o indennità.