Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 10264 dep 27 aprile 2018
E’ stato più volte affermato, con riguardo alle pronunce del giudice amministrativo, che l’accertamento riguardante il se una sentenza penale irrevocabile spieghi efficacia ex artt. 652 o 654 c.p.p., ovvero il se all’esito residui un’area di rilevanza, quanto alla propria cognizione, dei fatti di cui il giudice penale abbia pur escluso la sussistenza, non esorbita i limiti esterni della sua giurisdizione, costituendo null’altro che un’attività di giudizio, sicché, anche se errata, non può dar luogo ad un motivo di giurisdizione rilevante ai sensi degli artt. 110 c.p.a. e 362 c.p.c. (Cass. S.U. n. 25975/16).
Di nessun pregio, pertanto, l’asserita ricaduta sulla giurisdizione dell’altrettanto preteso effetto preclusivo del giudicato penale rispetto all’accertamento della responsabilità per danno nei confronti della P.A. Infatti, in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono un medesimo fatto materiale, ponendo l’eventuale interferenza tra i giudizi esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione.
Ne consegue che la dedotta incoerenza tra l’avvenuto proscioglimento in sede penale e l’affermata sussistenza della responsabilità erariale in relazione alla medesima condotta non integra una questione esorbitante dai limiti interni alla giurisdizione del giudice contabile (S.U. n. 11229/14), ma pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione (S.U. nn. 26582/11 e 11/12; in senso affatto analogo, S.U. nn. 20343/05 e 22277/04).