Corte dei Conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 4/2018
Occorre considerare che non sempre i debiti fuori bilancio riconosciuti sono contestualmente finanziati (totalmente o parzialmente). Ciò avviene in difformità a quanto previsto dalle norme contabili che impongono la copertura del debito all’atto del riconoscimento di legittimità. Non a caso, infatti, la procedura da seguire per ricondurre nella contabilità dell’Ente i debiti fuori bilancio consiste nel riconoscimento, in via esclusiva e non delegabile, da parte dell’organo consiliare di quest’ultimo che, con apposita delibera, accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della sua formazione e le eventuali responsabilità, individuando, quindi, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento.
Inoltre i debiti riconosciuti e in corso di finanziamento, la cui rilevazione è extracontabile, impongono una particolare attenzione in quanto, da un lato, l’avvenuto riconoscimento in assenza di copertura si pone in contrasto con le norme giuscontabilistiche in tema di erogazione della spesa e contraddice la stessa finalità dell’istituto (eccezionale) del riconoscimento del d.f.b, rivolto a sanare e a ricondurre all’interno del procedimento giuscontabile di spesa normativamente previsto, una obbligazione dell’Ente locale, valida sul piano giuridico, ma assunta in violazione di detto procedimento e, dall’altro, ai fini degli equilibri (anche futuri) diverso sarà l’impatto e/o le conseguenze del debito in relazione alle modalità con cui l’Ente provvede alla sua copertura finanziaria (fondo rischi/risorse in dotazione alla competenza/ricorso a mutui/ripiano esteso ad esercizi successivi).