Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 12566 del 22 maggio 2018
A risoluzione del contrasto di giurisprudenza, va enunciato il seguente principio di diritto: «L’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito».
Avendo l’INAIL erogato al X una rendita per l’infortunio subito sulle vie del lavoro, l’assicurato-danneggiato poteva agire contro il terzo responsabile per il risarcimento del danno, ma limitatamente all’ulteriore pregiudizio che egli dimostrasse di avere riportato, essendo il responsabile tenuto, per la parte corrispondente al valore capitale della rendita, nei soli confronti dell’ente gestore dell’assicurazione sociale – ormai subentrato, a seguito del pagamento o del riconoscimento della spettanza della prestazione assicurativa, nei diritti dell’assicurato -, e non più verso quest’ultimo, già indennizzato dall’istituto.