Integra il reato di falso il rilascio di un’autorizzazione nella consapevolezza della falsità attestata dal richiedente

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 18890 dep. 3 maggio 2018
Integra il reato di falso ex art. 479 c.p. (e art. 480 c.p.) il rilascio di autorizzazione paesaggistica nella consapevolezza della falsità di quanto attestato dal richiedente circa la sussistenza dei presupposti giuridico-fattuali per l’accoglimento della relativa domanda.

L’autorizzazione paesaggistica ha natura di atto pubblico – comprovando l’attività di esame e valutazione da parte dell’organo tecnico dei documenti prodotti dal richiedente e producendo un effetto ampliativo della sfera giuridico-patrimoniale del proprietario – il cui rilascio impone in capo all’organo competente l’obbligo giuridico di svolgere in qualunque modo, e non necessariamente con un sopralluogo, le necessarie preventive verifiche in merito alla sussistenza delle relative condizioni (Sez. 3, n. 42064 del 30/06/2016, Quaranta, Rv. 268083).
Lo stesso principio, peraltro, è già stato affermato con sentenza Sez. 5, n. 35556 del 26/04/2016, Renna, Rv. 267953, che ha definito altro processo a carico dell’odierno imputato, reo di aver rilasciato un’autorizzazione paesaggistica falsa nei suoi presupposti.
Si tratta di insegnamento che affonda le radici nella nota sentenza Sez. U, n. 1827 del 02/02/1995, Proietti, Rv. 200117, che affermò il principio, mai più posto in discussione, secondo il quale anche nell’atto dispositivo – che consiste in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto – è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte “descrittiva” in esso contenuta e, più precisamente, in relazione all’attestazione, non conforme a verità, dell’esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell’atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, poiché, quando una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell’attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell’atto stesso, con la conseguente irrilevanza dell’omessa menzione (talora scaltramente preordinata) ai fini della sussistenza della falsità ideologica. 4.4.1 provvedimenti amministrativi emessi all’esito di una valutazione discrezionale di tipo tecnico non si sottraggono a tale principio. Se il pubblico

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