Se un documento presentato in gara è falso, non importa se è stato redatto da un terzo o dall’impresa

TAR Molise, sentenza n. 302 del 22 maggio 2018   

Il falso documento proveniente dal terzo – ma che involge l’impegno che la società concorrente, per mezzo del fideiussore, assume nei confronti della Stazione appaltante – presentato in gara come elaborato essenziale, con il concorso colpevole della concorrente, può e deve essere sanzionato con l’esclusione dalla gara: l’esclusione invero è riconducibile alla “presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione” (art. 80, commi 12 e 5, lett. f-bis, del Codice), senza distinzioni tra documenti e dichiarazioni redatti dal concorrente o, nell’interesse di quest’ultimo, da un terzo.
L’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto è un documento facente parte integrante e sostanziale dell’offerta, come del resto risulta prescritto anche nel disciplinare di gara e la sua mancanza non costituisce irregolarità sanabile o carenza formale, passibile di soccorso istruttorio, bensì un’omissione essenziale da sanzionare con l’esclusione dalla gara. Non ha rilievo, in presenza di un falso documento “non irrilevante” e “colpevolmente” prodotto dalla concorrente, il principio del “superamento” della garanzia provvisoria con quella definitiva, posto che, a monte, v’è stata una violazione della normativa di settore che comporta l’esclusione dalla gara, senza che siffatta sanzione possa essere elusa o sanata sulla base di approcci sostanzialistici che non si attagliano al peculiare caso di specie.
Quel che più rileva è che la produzione di falsa documentazione (come caso distinto dalla falsa dichiarazione della concorrente) è sanzionata, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice (D.Lgs. n. 50/2016) con “l’esclusione e la revoca dell’aggiudicazione…”.

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