Il medico è responsabile se non individua e rimedia all’errore del collega, pur se di altra disciplina

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 22793 dep. 22 maggio 2018

Costituisce ormai ius receptum della Corte di legittimità il principio che, in tema di colpa professionale medica, anche qualora ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario – compreso il personale paramedico – è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico, senza che possa invocarsi il principio di affidamento da parte dell’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità (così questa Sez. 4, n. 30991 del 6/2/2015, che, in applicazione del principio, ha confermato la sentenza di condanna nei confronti degli infermieri e dell’anestesista per le lesioni occorse alla vittima, la quale, in attesa di essere sottoposta ad intervento chirurgico, era stata posizionata sul lettino operatorio ed era stata girata sul lato, senza tuttavia essere legata, ed in tale posizione le era stata somministrata l’anestesia, a causa della quale, sopravvenuto lo stato di incoscienza, era caduta dal letto). Ne consegue il principio che il Collegio ritiene qui di ribadire- che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

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