Per l’accesso alle qualifiche per cui è richiesto “l’obbligo scolastico”, è necessaria sempre la terza media?

Consiglio di Stato, sentenza n. 3263 del 31 maggio 2018

Al momento della conclusione della procedura di assunzione per l’accesso dall’esterno ai posti di 3^ qualifica funzionale “OPERATORE”, tra i requisiti era espressamente prevista la “Licenza della scuola dell’obbligo e qualificazione professionale se richiesta”, mentre per la prima qualifica funzionale era richiesto il requisito dell’“assolvimento della scuola dell’obbligo”.
Prima dell’emanazione della legge 31.12.1962, n. 1859, l’assolvimento dell’obbligo scolastico consisteva nell’obbligo di impegnare i fanciulli negli studi fino al compimento del quattordicesimo anno o mediante la possibilità di proseguire fino a tale età la frequenza della scuola elementare ovvero tramite quella di frequentare corsi, esercitazioni e simili di istruzione tenuti da istituzioni di educazione e di cultura (art. 172 del T.U. citato), fino all’istituzione, con legge 7.1.1929, n. 8, della scuola secondaria di avviamento al lavoro affinché fosse impartita ai fanciulli l’istruzione post-elementare obbligatoria.
La nozione di istruzione obbligatoria è mutata con la citata legge 31.12.1962, n. 1859 sull’istituzione e l’ordinamento della scuola media (unica) statale, non fondandosi più sulla sola frequenza scolastica obbligatoria fino ai quattordici anni, ma legandosi al compimento, con esito favorevole, cioè al conseguimento di una licenza, di un corso di studi medio, di tre anni, successivo a quello dei cinque anni di scuola elementare.
Emerge quindi incontrovertibilmente che i nati dall’anno 1951 in poi adempivano all’obbligo scolastico solo conseguendo il diploma di licenza della nuova scuola media (essendo comunque prosciolti da tale obbligo solo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostrassero di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico) e che riguardo ad essi il diploma di licenza della istituita scuola media, realizzando l’adempimento dell’obbligo scolastico, andava qualificato come “licenza della scuola dell’obbligo”.
Pertanto l’appellante, nata il 4.3.1959, era soggetta all’obbligo scolastico del conseguimento del diploma di licenza media al termine del corso di studi della scuola media istituita con la legge 31.12.1962, n. 1859, ma non aveva ottenuto tale diploma all’epoca del suo avviamento all’impiego e della sua assunzione in servizio come operatore-bidello, 3^ qualifica funzionale, avvenuti nel periodo marzo-maggio 1990, secondo quanto prescritto, come requisito culturale minimo, per l’accesso dall’esterno al posto della qualifica e del profilo in questione ai sensi della normativa di cui al vigente allegato A al d.P.R. n. 347 del1983.
Così come anche l’ottenimento nelle more del diploma di scuola media inferiore non è di per sé idoneo a sanare il vizio costituito dalla mancanza del titolo di studio richiesto per ricoprire quel ruolo al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro (salva la possibilità per l’Amministrazione di tenerne conto ai fini di una regolarizzazione postuma del rapporto di impiego, profilo che esula dall’oggetto della presente controversia).

5 thoughts on “Per l’accesso alle qualifiche per cui è richiesto “l’obbligo scolastico”, è necessaria sempre la terza media?

  1. E possibile avere un riferimento sulla quinta elementare per i nati prima del 1952?
    Grazie

    • Come scritto dal Consiglio di Stato, i nati dall’anno 1951 in poi (quindi 1951, 1952, …) adempivano all’obbligo scolastico solo conseguendo il diploma di licenza della nuova scuola media. Prima della riforma del 1962, bastava andare a scuola fino a 14 anni, a prescindere dal conseguimento del titolo di terza media

      • Il T.A.R. prima e il Consiglio di Stato hanno bocciato i miei ricorsi non tenendo conto di questa cosa!

        • Gent.mo,
          ho letto velocemente la Sua vicenda, e, in quel caso, si chiedeva la terza media, non si chiedeva di “aver concluso la scuola dell’obbligo”. Può sembrare un cavillo, ma l’amministrazione poteva discrezionalmente, secondo il TAR, chiedere quel requisito. Mi spiace per la Sua vicenda, ma la fattispecie concreta è leggermente diversa.
          Per un’analisi approfondita comunque è sempre necessario rivolgersi ad un avvocato, che saprà consigliarla per il meglio.
          La ringrazio per aver mostrato interesse per il blog

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