La sottoscrizione del ricorso in formato CAdES, anziché PAdES, attesta comunque la veridicità della firma

Tar Lazio, sentenza n. 5912 del 25 maggio 2018

Al fine di considerare validamente apposta la firma sul ricorso è sufficiente la sottoscrizione digitale con formato CAdES, tra l’altro pienamente idonea ad assolvere la funzione di attestare la provenienza dell’atto in capo al suo autore. 
La mancata conformità alle norme tecniche del PAT che prevede l’utilizzo del formato di firma digitale PAdES non impedisce la validità della sottoscrizione e può eventualmente rilevare ad altri fini (quale quello di rendere necessaria la regolarizzazione); né tantomeno può impedire la piena applicabilità della giurisprudenza succitata che riconosce a tali difformità consistenza di mere irregolarità sanabili, esulanti da profili di invalidità.
Stante, quindi, che il modulo di deposito deve essere sottoscritto in formato PAdES e che, comunque, ai fini della correntezza del processo è necessario il deposito dell’atto processuale in formato nativo digitale PAdES (eventualmente mediante regolarizzazione), non può dirsi che un atto sottoscritto in formato CAdES equivalga a un atto non sottoscritto.
In sostanza, la regolarizzazione dell’atto sottoscritto in CAdES, prevista dalla giurisprudenza richiamata, riguarda la fase del deposito dell’atto e non attiene all’aspetto della sottoscrizione vera e propria, né a quella della notifica.
Ha aggiunto il Tar che la firma digitale in formato CAdES non è certo estranea quale forma riconosciuta di sottoscrizione degli atti al nostro ordinamento processuale, essendo, anzi, il formato prescelto dal modello processuale – il processo civile e, segnatamente, il processo civile telematico – cui si ispira il processo amministrativo e a cui la disciplina di quest’ultimo rinvia (art. 39 c.p.a.) (Tar Napoli, sez. I, ord., 31 gennaio 2018, n. 673

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