Il Presidente di Commissione di gara non è incompatibile se nominato solo successivamente DEC

Tar Napoli, sentenza n. 3587 del 30 maggio 2018

Ai sensi dell’art. 77, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non sussiste un profilo di incompatibilità nel Presidente della Commissione di Gara che, durante il corso della procedura, sia stato nominato Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi, avente funzioni di amministrazione attiva (stipula dei contratti, controllo della esecuzione del servizio, richiesta dei servizi, pagamento dei corrispettivi) su tutti i contratti di fornitura di beni e servizi della stazione appaltante se non ha partecipato alla stesura del bando.
Il Tar ha quindi aderito all’interpretazione del disposto dell’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, fatta proprio dall’ANAC con delibera n. 436 del 27 aprile 2017, secondo cui occorre comunque tenere presente, al fine di evitare forme di automatica incompatibilità a carico del RUP, quell’approccio interpretativo di minor rigore della norma fornito nel tempo dalla giurisprudenza amministrativa circa, ad esempio, la previsione di cui all’art. 84, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che non comporta, di per sé, l’incompatibilità a far parte della Commissione giudicatrice di tutti i soggetti che, in quanto dipendenti della stazione appaltante, siano in qualche misura coinvolti, per obbligo di ufficio, nello specifico lavoro, servizio o fornitura che è oggetto dell’appalto.

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