Il diritto di accesso alle informazioni ambientali non è condizionato, e si può richiedere anche un’elaborazione delle informazioni

TAR Campania, sentenza n. 2882 del 30 aprile 2018

Nell’ottica di consentire il più ampio accesso alle informazioni ambientali, sotto il profilo soggettivo, il richiedente non è tenuto a specificare il proprio interesse (art. 3, comma 1, del cit. decreto legislativo) e, sul versante oggettivo, sono escluse solo richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici (art. 5, comma 1, il quale a mente del successivo comma 3, prescrive un interpretazione restrittiva dei predetti casi di esclusione dal diritto di accesso). Peraltro, a tale ultimo proposito in un’ottica di massima cooperazione, l’autorità che detiene l’informazione ambientale di fronte a una domanda formulata in maniera eccessivamente generica “può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli a tale scopo la propria collaborazione” (art. 3, comma 3 del decreto).
Vale, inoltre, osservare che il novero delle notizie accessibili in materia di “informazioni ambientali” implica anche un’attività elaborativa da parte dell’Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste e assicura al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22 l. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma n. 3206/2017).
L’obiezione della difesa regionale circa il fatto che vi sarebbe all’origine della richiesta una volontà di esercitare un controllo ispettivo (o addirittura politico) sull’autorità pubblica non coglie nel segno. La finalità dell’accesso alle informazioni ambientali (come pure dell’accesso civico generalizzato disciplinato dal d.lg. n. 33/2013) è, infatti, proprio quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali nella materia in questione in un’ottica di massima trasparenza di quanto realizzato dall’autorità pubblica a difesa dell’ambiente.
Circa la nozione di ambiente o meglio di informazione ambientale accessibile il d.lg. n. 195/2005 specifica che per questa deve intendersi “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale […]
Dalla definizione che precede risulta un concetto molto ampio di informazione ambientale accessibile che sicuramente ricomprende (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa regionale la quale eccepisce la mancanza nell’istanza di accesso di un riferimento alle matrici ambientali) le attività poste in essere dalla Regione per contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio. Non può dubitarsi del fatto che quest’ultimo abbia un’incidenza diretta sul “territorio” e sul “suolo” (si pensi solo al dissesto idrogeologico) e, in generale, sia idoneo a compromettere l’ambiente.

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