L’incarico senza forma scritta è radicalmente nullo per tutti gli enti pubblici, anche gli ATER

Corte di Cassazione, sentenza n. 15645 del 14 giugno 2018

La natura di ente pubblico economico acquisita da un ente comporta che esso può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposto, senza tuttavia escludere che, quale «organismo di diritto pubblico», esso sia soggetto alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto ad substantiam, derivandone, in mancanza, la nullità ex art. 1418, primo comma, cod. civ. dei contratti conclusi, per violazione di norma imperativa (Cass. n. 15196 del 2017, nonché Cass. n 24640 del 2016 cit.).
Con le richiamate pronunce questa Corte ha quindi osservato che da tali premesse di principio discende che per i contratti (di locazione, in quel caso) stipulati dalle ATER, in quanto “posti in essere da un organismo di diritto pubblico, si richiede in ogni caso la forma scritta ad substantiam, non surrogabile da una formazione del contratto per facta concludentia. Ed invero, i contratti stipulati iure privatorum dalla P.A. richiedono, a pena di nullità, la forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, in assenza della quale sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ne consegue che non può configurarsi una manifestazione tacita di volontà della pubblica amministrazione desumibile da fatti concludenti o da comportamenti meramente at-tuativi del rapporto (cfr., ex plurimis, Cass. 06/02/2004, n. 2289; Cass. 19/09/2013, n. 1477; Cass. 30/09/2016, n. 19410)”.

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