Corte di Cassazione,sentenza n. 16018 del 18 giugno 2018
Al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di cui all’art. 1, comma 2, della I. n.460/1988, l’indennità di rischio radiologico presuppone la sussistenza del rischio effettivo di un’esposizione non occasionale, né temporanea, analoga a quella del personale di radiologia, sicché il lavoratore che richieda detta indennità, ed il congedo aggiuntivo ha l’onere di provare in giudizio l’esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti dal d.lgs. n.230/1995, ovvero lo svolgimento abituale dell’attività professionale in zona controllata o l’assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta” (Cass. n. 17116/2015). Invece il personale ricorrente (ausiliario specializzato) non aveva accesso alle sale operatorie (zona controllata), se non a macchinari spenti, dunque a esposizione a rischio pari a zero, e che, il campo di radiazioni che definisce la zona di rischio è circoscritto a un raggio di due metri dallo strumento radiologico, oltre il quale, per tutti gli ausiliari il valore delle radiazioni riconosciuto è quello che la legge stabilisce per il personale non esposto e per tutta la popolazione (d.lgs. n.230/1995).