Corte di Cassazione, sentenza n. 13120 del 25 maggio 2018
Le obiettive condizioni di non utilizzabilità derivanti dall’assenza in un immobile dei servizi essenziali lo rendono non idoneo alla produzione di rifiuti e dunque non assoggettabile alla TIA.
La Corte di Cassazione, in linea col giudicato della CTR toscana, ritiene tale principio alla base del presupposto impositivo della Tariffa di igiene ambientale, condividendo l’interpretazione suggerita dal contribuente secondo cui la non occupazione fosse solo la conseguenza dell’assenza dei servizi essenziali e non il motivo esimente dal pagamento della tassa.
La Suprema Corte, inoltre, pronunciandosi su un altro motivo di ricorso spiega che le comunicazioni relative all’inidoneità del locale alla produzione dei rifiuti debbano avvenire solo quando vi siano variazioni e non annualmente, come sostenuto dalla società concessionaria del servizio.