TAR Lazio, sentenza n. 6628 del 13 giugno 2018
Il Consorzio X si è opposto al silenzio serbato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale in merito alla domanda di ostensione di documentazione in accoglimento della “Istanza di accesso agli atti ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 22 e ss. della legge del 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., nonché istanza di accesso civico ex art. 5 del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.” dell’8 marzo 2017.
Il Consorzio X aveva siglato con la Città Metropolitana di Roma Capitale due contratti di appalto, entrambi successivamente risolti dalla Committente per ritenuto grave ritardo e negligenza dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori, affidando il completamento ad altra ATI. Il Consorzio X ha proposto azioni civili dirette a contestare l’illegittimità e l’infondatezza della risoluzione.
Il Consorzio X ha inoltre chiesto alla Città Metropolitana di Roma Capitale “di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e i documenti relativi alle attività di completamento dei lavori, e, dunque, dei contratti di appalto stipulati con il nuovo operatore e delle perizie di variante, nonché di tutti gli atti ed i documenti relativi.
Il Collegio ha ritenuto che, a prescindere dalla concreta utilità della documentazione nell’ambito del contenzioso pendente, deve ritenersi che l’appaltatore nei confronti del quale sia stata disposta la risoluzione del contratto – anche prima e al di fuori della promozione di un contenzioso – abbia un interesse qualificato a conoscere le modalità e le condizioni di affidamento ad altra impresa dei lavori oggetto del contratto risolto in suo danno.
Quindi l’accesso va riconosciuto al ricorrente già sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.