Corte di Cassazione, sentenza n. 16405 del 18 giugno 2018
La Suprema Corte ha più volte affermato ( cfr. fra le tante Cass. nn. 4890/2018; 28085/2017; 12724/2017; 12556/2017; 14591/2016; 2550/2015; 11198/2015) che il diritto del pubblico dipendente a percepire l’indennità di posizione sorge solo se la P.A. datrice di lavoro ha istituito la relativa posizione. Infatti l’istituzione delle posizioni rientra nell’attività organizzativa dell’Amministrazione la quale, a prescindere dalle previsioni contrattuali, deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all’affermazione di un obbligo indiscriminato. L’esclusiva rilevanza da attribuire all’atto costitutivo delle posizioni organizzative, adottato discrezionalmente, comporta che è da escludere che prima dell’adozione di tale atto sia configurabile un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l’elevata probabilità di esserne destinatario e l’irrilevanza, ai suddetti fini, di eventuali atti preparatori endo- procedimentali nonché dell’espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita. I richiamati principi sono stati affermati da Cass. n. 11198/2015 anche in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 31.3.1999 di revisione del sistema di classificazione del personale per il comparto delle regioni e delle autonomie locali e si è evidenziato, in continuità con quanto già statuito da Cass. S.U. n. 16540/2008, che l’apparente diversità di formulazione delle disposizioni contrattuali rispetto a quelle relative ad altri comparti non legittima conclusioni diverse, in quanto le esigenze di servizio sono comunque valorizzate nell’art. 9, che subordina l’istituzione delle posizioni organizzate all’attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal d.lgs. n. 29/1993 ( all’epoca vigente), alla ridefinizione delle strutture e delle dotazioni organiche dell’ente, all’istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione. Il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare detto consolidato orientamento, al quale il Collegio intende dare continuità.