Il danno da demansionamento può essere liquidato equitativamente nella misura del 50% della retribuzione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14059 del 1 giugno 2018

La Corte di appello, in parziale accoglimento del gravame proposto, accogliendo la domanda di risarcimento danni per demansionamento subito da parte della Regione, – ha riconosciuto la totale dequalificazione del lavoratore a partire dal 1 gennaio 2007 sino alla data della domanda (16 giugno 2007), condannando l’amministrazione regionale al risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità, liquidato equitativamente in ragione del 50% dell’ultima retribuzione, per una complessiva somma di 4.500,00 euro, oltre interessi e rivalutazione dal gennaio 2007 La corte di Cassazione ha confermato quanto stabilito, perchè nella specie la Corte territoriale ha dato conto dei criteri utilizzati per la liquidazione equitativa del danno alla professionalità, senza incorrere nei vizi censurabili nella presente sede, né risulta apprezzabile alcuna violazione di legge in relazione alla limitazione del danno all’epoca della domanda;

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