Corte di Cassazione, sentenza n. 9881 del 20 aprile 2018
L’accertamento dell’illecito amministrativo, a seguito delle dichiarazioni rese negli interrogatori a ottobre 2008, poteva dirsi definitivamente concluso. Dunque da quest’ultima data occorreva procedere alla notifica della violazione entro 90 giorni.Invece la G.d.F. decise di interrogare nuovamente il C. il 3 febbraio 2009 e il successivo 9 febbraio gli notificò il verbale di accertamento dell’illecito.
La contestazione dell’illecito nel caso di specie, però, deve ritenersi tempestiva, non perchè a causa della complessità dell’accertamento un ritardo di nove giorni poteva ritenersi giustificato, quanto perchè secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice: “In tema di sanzioni amministrative, al di fuori dell’ipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinata dalla L. n. 689 del 1981, art. 24 qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall’art. 14 citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria all’autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all’indagato la violazione amministrativa, l’autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la vis attrattiva della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall’art. 329 c.p.p.” (Sez. 2, Sent. n. 23477 del 2009).
L’art. 24 disciplina l’ipotesi della connessione per pregiudizialità, che ricorre quando l’esistenza di un reato dipende dall’accertamento di una violazione amministrativa, attribuendo all’autorità giudiziaria competente a conoscere il reato la cognizione anche della violazione amministrativa (comma 1): Nel caso di connessione per pregiudizialità di cui all’art. 24, comma 2, il rapporto di cui all’art. 17 è trasmesso all’autorità giudiziaria, sicchè i verbalizzanti non devono riferire all’autorità amministrativa, alla quale è sottratto ogni potere, ma soltanto a quella penale.
Ed invero, la norma va necessariamente coordinata con gli artt. 331 e 347 c.p.p., che prevedono l’obbligo rispettivamente dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio di denunciare al P.M. un reato perseguibile d’ufficio e della polizia giudiziaria di riferire la notitia criminis d’ufficio.
L’interpretazione sistematica della normativa in esame induce a ritenere che, anche nell’ipotesi in cui la violazione amministrativa emerga dagli atti penali senza che ricorra l’ipotesi della connessione per pregiudizialità del reato con l’illecito amministrativo di cui si è detto, gli agenti accertatori non possano trasmettere gli atti all’autorità amministrativa senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, atteso che spetta a quest’ultima verificare se ricorra o meno la vis attrattiva della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti, adottare gli eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa: la previsione del segreto istruttorio di cui all’art. 329 c.p.p., che anche gli agenti accertatori sono tenuti ad osservare, impedisce che questi possano assumere l’iniziativa di portare a conoscenza dell’indagato attraverso la contestazione della violazione amministrativa gli elementi raccolti nell’ambito delle indagini penali, la cui divulgazione potrebbe compromettere l’andamento delle indagini stesse.
E, in tal caso, il termine di cui all’art. 14 non può che decorrere dalla ricezione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria secondo quanto stabilito dal comma 3: in proposito, occorre sottolineare che la portata precettiva di tale disposizione non può essere limitata all’ipotesi di sanzioni amministrative depenalizzate, sussistendo in tutti i casi in cui la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa viene a cessare: il che si verifica non soltanto nell’ipotesi di trasmissione da parte dell’autorità giudiziaria cha accerti il difetto di giurisdizione in ordine alla violazione amministrativa, ma anche nel caso in cui il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità (art. 24, u.c.).
In tali casi, dunque, il termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14 decorre dal nulla osta dell’autorità giudiziaria all’utilizzo degli atti rilevanti, confluiti nel fascicolo del pubblico ministero e presupposto sia dell’attività investigativa che di quella accertativa
Sempre nei casi di connessione cd. probatoria fra illecito amministrativo e reato (e senza che. ricorra l’ipotesi della connessione pregiudiziale disciplinata dall’art. 24 e dall’art. 14, comma 3, L. 689/1981), se gli agenti accertatori, in pendenza delle indagini penali, procedono autonomamente alla notifica del verbale di contestazione di illecito amministrativo, prescindendo dal nulla osta dell’Autorita’ Giudiziaria all’utilizzo degli atti d’indagine (cui fa riferimento Cass.9881/2018), il termine per la notifica del verbale cit. in tale ipotesi da quando decorrerebbe?