ANAC, deliberazione n. 556 del 13 giugno 2018
L’individuazione del legale avviene ad opera dell’impresa assicuratrice, pur essendo tale funzione incardinata all’interno dell’organizzazione della struttura ospedaliera, dotata di una propria avvocatura interna il cui ruolo è proprio quello della difesa dell’Ente. Ne consegue che, quanto meno, l’individuazione del legale che rappresenta l’ente in giudizio fosse effettuata da parte della stazione appaltante medesima, con il rispetto dei principi individuati nell’art. 4 del d. lgs. 50/2016: “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”. Parte di tali principi risultano affermati, da alcuni atti dell’Autorità, anche in vigenza del d. lgs. 163/2006. In specie si richiamano i contenuti delle deliberazioni n° 1158 del 09.11.2016 e deliberazione n° 698 del 28.06.2017, dove si afferma: “Se è vero, infatti, che, prima dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. n. 50/2016, la natura giuridica dell’incarico di patrocinio legale era controversa, essendo esso ricondotto, per alcuni, nell’ambito dei contratti di lavoro autonomo, stante la sua configurabilità in termini di contratto d’opera intellettuale (incarico di patrocinio legale conferito singolarmente), come tale sottratto alla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11.5.2012, n. 2730) e, per altri, quale appalto di servizi, perché rientrante nella categoria dei “servizi legali” di cui all’allegato II B al codice dei contratti pubblici (attività di assistenza e consulenza giuridica caratterizzata dalla presenza di una specifica organizzazione), resta da rilevare come in entrambe le ipotesi tali incarichi non potevano (e non possono tutt’oggi) essere conferiti in totale assenza di procedure comparative e/o senza congrua e pertinente motivazione da esternare di volta in volta nell’atto di affidamento”.
Dall’analisi delle deliberazioni di presa d’atto, formulate dalla stazione appaltante, risulta invece quanto segue:
gli incarichi autorizzati dalla stazione appaltante con la presa d’atto sono molto numerosi;
con tali atti si autorizzano i legali individuati da un terzo a rappresentare la stazione appaltante in giudizio in dispregio dei principi sopra enunciati;
i nominativi dei legali si ripetono costantemente.