Corte di Cassazione, sentenza n. 18176 del 10 luglio 2018
Secondo, ex aliis, Cass. n. 21362 del 2013, assume rilievo l’esposizione veritiera e corretta di un fatto nell’esercizio del diritto dl manifestazione del pensiero, sia dal punto di vista sostanziale che formale. In particolare, sotto il primo profilo, i fatti narrati devono appunto corrispondere alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva e, sotto il secondo, l’esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, cioè deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all’esercizio del diritto di critica (Cass. n. 22375 del 2017, Cass., n. 23798 del 2007). Tali limiti debbono essere valutati con particolare rigore laddove la critica sia avanzata nell’ambito di una azione sindacale (cfr. Cass. n. 15443 del 2013). e consegue che solo ove tali limiti siano superati con l’attribuzione all’impresa datoriale od a suoi dirigenti di qualità apertamente disdicevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare. Nella fattispecie concreta, come più volte evidenziato, difetta un qualunque esame de documento redatto dal X, mancando in particolare ogni valutazione circa il carattere meramente denigratorio del documento.