Corte di Cassazione, sentenza n. 17365 del 3 luglio 2018
E’ sufficiente richiamare, i principi affermati da Cass. 18.1.2018 n. 1169, secondo cui, quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2103 c.c., incombe su quest’ultimo l’onere di provare l’esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all’art. 1218 c.c., a causa di un’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr., tra le altre, oltre alla richiamata Cass. 1169/2018, anche Cass. 3 marzo 2016, n. 4211; Cass. 6 marzo 2006, n. 4766). Nel rispetto dell’illustrato principio di diritto, la Corte del merito ha quindi operato una valutazione probatoria in ordine alla mancata dimostrazione da parte del datore di lavoro di compiti coerenti con il bagaglio tecnico di cui era dotato il lavoratore, destinato a generiche incombenze ritenute prive di attinenza con le precedenti mansioni svolte nel campo della manutenzione elettrica. Tale valutazione è evidentemente insindacabile per le ragioni dette