Corte di Cassazione, sentenza n. 19520 del 23 luglio 2018
Il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso, secondo cui «l’illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro di una Pubblica Amministrazione con un dirigente comporta l’applicazione al rapporto fondamentale sottostante della disciplina dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, con conseguenze reintegratorie, a norma dell’art. 51, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, mentre all’incarico dirigenziale si applica la disciplina del rapporto a termine sua propria» (Cass. n. 1751/2017 e negli stessi termini Cass. n. 8077/2014; Cass. n. 18198/2013; Cass. nn. 9651 e 13710 del 2012; Cass. n. 2233/2007).
Da detto principio di diritto, peraltro, non discende, che ai fini della quantificazione del danno, non possa essere apprezzato, per il periodo successivo alla scadenza dell’incarico dirigenziale, il trattamento accessorio che sarebbe spettato al dirigente in relazione alla posizione rivestita.
Premesso che nella fattispecie si discute unicamente della rilevanza, a fini risarcitori, della retribuzione di posizione, rileva il Collegio che l’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, stabilisce che la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è determinata, anche in relazione al trattamento economico accessorio, dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, contratti in relazione ai quali le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto non applicabile l’art. 369 cod. proc. civ., « ancorché la decisione della controversia dipenda direttamente dall’esame e dall’interpretazione delle relative clausole, atteso che, in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice è già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001 » ( Cass. S.U. n. 23329/2009 e Cass. S.U. 21558/2009).
Le parti collettive, nel prendere sostanzialmente atto dell’orientamento espresso da questa Corte in merito all’applicabilità della tutela reale, hanno precisato che detta voce del trattamento accessorio va corrisposta in caso di reintegrazione (art. 11) e concorre a formare la base di calcolo dell’indennità sostitutiva ( art. 12). Dal complesso delle disposizioni contrattuali sopra richiamate si desume che il risarcimento del danno spettante al dirigente, in caso di accertata illegittimità del licenziamento, deve essere commisurato non al solo trattamento economico fondamentale, ma anche alla retribuzione di posizione prevista per l’incarico ricoperto al momento dell’illegittimo recesso dal rapporto.