Anche le Sezioni Unite della Cassazione confermano: l’albergatore è agente contabile

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 19654 del 24 luglio 2018

Con unico motivo il ricorrente denunzia difetto di giurisdizione della Corte dei Conti «a conoscere del danno provocato da un albergatore che non versa all’Amministrazione comunale quanto gli viene versato a titolo di imposta di soggiorno» dai clienti.
Si duole che l’albergatore sia stato considerato, alla stregua di quanto ritenuto dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti, «agente contabile» in ragione della circostanza che «la norma primaria che ha istituito l’imposta di soggiorno ha posto a carico del turista questa imposta senza nulla disporre in punto di modalità di riscossione della stessa», sicché «l’obbligazione tributaria si perfeziona esclusivamente fra il turista e l’amministrazione locale mentre l’albergatore non ne è parte perché la riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost. non consente di estendere a suo carico le obbligazioni che la norma primaria pone a carico del turista», con la conseguenza che l’«albergatore … sarebbe incaricato della riscossione dai regolamenti comunali che disciplinano l’imposta e acquisterebbe la qualifica di agente contabile»Con unico motivo il ricorrente denunzia difetto di giurisdizione della Corte dei Conti «a conoscere del danno provocato da un albergatore che non versa all’Amministrazione comunale quanto gli viene versato a titolo di imposta di soggiorno» dai clienti. Si duole che l’albergatore sia stato considerato, alla stregua di quanto ritenuto dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti, «agente contabile» in ragione della circostanza che «la norma primaria che ha istituito l’imposta di soggiorno ha posto a carico del turista questa imposta senza nulla disporre in punto di modalità di riscossione della stessa», sicché «l’obbligazione tributaria si perfeziona esclusivamente fra il turista e l’amministrazione locale mentre l’albergatore non ne è parte perché la riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost. non consente di estendere a suo carico le obbligazioni che la norma primaria pone a carico del turista», con la conseguenza che l’«albergatore … sarebbe incaricato della riscossione dai regolamenti comunali che disciplinano l’imposta e acquisterebbe la qualifica di agente contabile»iché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva ( o “albergatore” ) attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico (cfr., con riferimento all’attività di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, Cass., Sez. Un., 24/3/2017, n. 7663) con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato, centrale rilevanza assumendo la riscossione dell’imposta ed il suo riversamento nelle casse comunali. Rapporto di servizio pubblico nel cui ambito le attività di riscossione e di riversamento di denaro implicano la «disponibilità materiale» di denaro pubblico. Come affermato dalla Corte della legittimità costituzionale delle leggi, il «maneggio di denaro pubblico» genera ex se l’obbligo della resa del conto ( v. Corte Cost., 21/5/1975, n. 114 e Corte Cost., 25/7/2001, n. 292 ). Il gestore della struttura ricettiva ( o «albergatore» ), che per conto del Comune incassa da coloro che vi alloggiano l’imposta di soggiorno con obbligo di successivamente versarla al Comune, maneggia allora senz’altro denaro pubblico, ed è conseguentemente tenuto alla resa del conto ( v. le suindicate Corte Cost. n. 114 del 1975, ove il giudizio di conto è indicato quale «requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere»; Corte Cost. n. 292 del 2001, secondo cui il giudizio di conto si configura essenzialmente come una «procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione » ).

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