Corte di Cassazione, sentenza n. 19752 del 25 luglio 2018
La Suprema Corte (Cass. n. 957 del 1996) ha già condivisibilmente affermato che la nuova disciplina delle strutture sanitarie -ora aziende- non ne ha eliminato affatto il carattere di operatività “locale”, e, poiché soddisfa i bisogni socio-sanitari delle comunità “locali”, non ha mutato le previsioni di ineleggibilità dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle strutture convenzionate di cui agli artt. 43 e 44 della L n. 833 del 1978.
E’ stato, inoltre, ritenuto (Cass. n. 1631 del 1999) che, per effetto della modifica normativa, si sono create nuove figure d’ineleggibilità, senza per questo pervenire all’abrogazione della normativa preesistente (cfr. Cass. n. 8178 del 2000, che definisce inconsistente l’ipotesi della abrogazione tacita).
Conferma tale interpretazione il fatto che, in sede nazionale, il legislatore è intervenuto col d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 60, co l, numeri 8 e 9) non per sopprimere l’ipotesi d’ineleggibilità, ma per adeguarla alle nuove strutture sanitarie, disponendo, appunto, la non eleggibilità a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, da un lato, del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere; dall’altro, dei <> e dei dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.