Tar Catanzaro, sentenza n. 1454 del 30 luglio 2018
L’art. 7, comma 2, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, il quale stabilisce che gli incarichi dirigenziali presso le amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione non possono essere conferiti (anche) a coloro che, nell’anno precedente, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune cono popolazione superiore ai 15.000 abitanti nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, ha la sua ratio nell’esigenza di mantenere, anche all’interno del territorio della medesima regione, una netta separazione tra gli incarichi di natura politica, involgenti l’attività di indirizzo politico-amministrativo, e quelli prettamente gestionali, propri degli incarichi dirigenziali, ove svolti nell’ambito di enti di un certo rilievo e, quindi, di maggior peso, ciò al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi e conflitti di interesse, salvaguardando l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche.