La titolarità della farmacia va assegnata pro indiviso alle persone fisiche, non alla società

Consiglio di Stato, sentenza n. 2569 del 27 aprile 2018

Quanto all’assegnazione della sede farmaceutica alla c.d. titolarità pro indiviso, composta dai farmacisti associati, anziché alla (costituenda) società, il ricorrente trascura il rilievo, che questo Consiglio di Stato ha ben evidenziato nel parere n. 69 del 3 gennaio 2018 (v., in particolare, § 29), che non è precluso ai farmacisti in gestione associata, che in tale forma hanno preso parte al concorso straordinario e hanno l’obbligo di garantire il vincolo della gestione associata a base paritaria per tre anni, costituire una società, anche di capitali, pure prima che scada il triennio di cui all’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con mod. in l. n. 27 del 2012, purché alla società non partecipino, prima della conclusione del vincolo, soggetti diversi da essi, sicché la censura, in parte qua, si rivela priva di reale interesse, dovendo la Regione, all’esito del concorso straordinario, assegnare anche formalmente la titolarità della farmacia a quegli stessi farmacisti persone fisiche, che hanno a tale titolo partecipato al concorso straordinario (seppure nella forma della “gestione associata”), salvo, ovviamente, il diritto/dovere, in capo a questi, di gestire l’attività imprenditoriale farmaceutica in forma collettiva secondo le sole modalità consentite dall’ordinamento e, comunque e nello specifico, dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, come questo Consiglio di Stato ha ampiamente chiarito nel citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018, alle cui tutte argomentazioni qui per brevità si rimanda.

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