Se la spesa di riferimento per il limite dei contrati a termine è irrisoria, si può sforare per un servizio essenziale

Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/2018/QMIG

In risposta alla questione di massima sollevata dalla sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 180/2018/QMIG, sulla applicabilità della norma agli enti locali che abbiano sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, nel 2009 o nel triennio 2007/2009 per importi irrisori inidonei a costituire parametro di riferimento assunzionale, la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento.

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