E’ disciplinarmente rilevante anche la mancanza di diligenza, pur nella formale osservanza delle regole

Corte di Cassazione SS.UU.,sentenza n. 20355 del 31 luglio 2018

Il X era stato incolpato perché, quale sostituto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Y e componente del gruppo specializzato in delitti contro minori, donne e soggetti deboli, mancando ai doveri di diligenza, laboriosità ed equilibrio, aveva gravemente e inescusabilmente violato le prescrizioni di legge in tema di iscrizione delle notizie di reato e compimento delle relative indagini. In particolare, in quanto assegnatario del procedimento riguardante le violenze cagionate nelle date 7 settembre 2014, 12 novembre 2014 e 13 dicembre 2014 da A alla convivente B, con lesioni costali e facciali ogni volta prognosticate guaribili in giorni trenta, il dott. X si limitava ogni volta, ricevuto il fascicolo relativo al primo dei suddetti episodi e poi le informative degli altri, ad emettere l’avviso di cui all’art. 415- bis c.p.p. per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 c.p., omettendo (rispetto al primo episodio) “qualsiasi attività investigativa ed ogni prudenziale iniziativa circa l’aggravamento della misura (arresti domiciliari) cui era sottoposto il A”; “non curandosi affatto” (rispetto al secondo episodio) “della esigenza cautelare espressamente segnalata dalla p.g.”; persistendo (rispetto al terzo episodio) “nel descritto atteggiamento trascurato e rinunciatario, omettendo anche in questo caso di adottare qualunque iniziativa”. In tal modo, l’incolpato aveva recato un danno ingiusto alla B, “lasciata alla mercé del convivente e del suo pervicace comportamento lesivo”, come peraltro descritto nella richiesta di rinvio a giudizio … concernente il successivo omicidio del 3 febbraio 2015″ della medesima B.
– La Sezione disciplinare, nell’assolvere l’incolpato dall’illecito di cui alla lett. g) del primo comma dell’art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006 (per non aver esso violato alcuna prescrizione di legge, avendo tempestivamente iscritto nell’apposito registro i procedimenti assegnatigli, “definendoli con sollecitudine, previa qualificazione giuridica delle condotte”, non oggetto di valutazione in sede disciplinare), ha ritenuto comunque di poter configurare l’ipotesi di un fatto disciplinarmente rilevante “anche nel caso in cui nell’agire del magistrato non sia ravvisabile violazione di legge”.
In particolare, il giudice disciplinare ha reputato sussistente la violazione, da parte del dott. X, “di un fondamentale dovere di diligenza”, che va “calato nel quadro dei valori costituzionali e declinato con specifico riferimento sia alla rilevanza degli interessi coinvolti, che alla gravità del pericolo concreto al quale questi possono essere esposti”, così da imporre al magistrato non già una “burocratica osservanza di regole formali”, bensì di “attivarsi, nei limiti della cornice organizzativa nella quale la sua funzione è inserita, affinché questi valori siano tutelati anche oltre il dettato delle norme codicistiche”

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