Per il recupero dei compensi per attività non autorizzate, è competente il giudice ordinario (se non vi è danno ulteriore)

Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 20533 del 3 agosto 2018

La questione di giurisdizione era stata sollevata in materia di recupero dei compensi da un dipendente percepiti per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata, in una vicenda nella quale l’ordinanza di ingiunzione è stata emessa per il recupero delle somme percepite nel 2011 da parte del dipendente comunale per lo svolgimento dell’incarico, non autorizzato, di collaudo conferitogli nell’anno 2008 da un altro ente.
Già le Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 28 settembre 2016, n. 19072; Cass., Sez. U., 4 aprile 2017, n. 8688; Cass., Sez. U., 28 maggio 2018, n. 13239) hanno affermato che la controversia avente ad oggetto la domanda della P.A. nei confronti del proprio dipendente, diretta ad ottenere il versamento dei corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l’amministrazione creditrice ha titolo per richiedere l’adempimento dell’obbligazione senza doversi rivolgere alla Procura della Corte dei conti, la quale sarà notiziata soltanto ove possa prospettarsi l’esistenza di danni.
Inoltre si è d’altra parte chiarito (Cass., Sez. U., 19 gennaio 2018, n. 1415) che quando viene in gioco il pagamento, richiesto dalla P.A., dei corrispettivi percepiti a seguito di incarico non autorizzato nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la controversia ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, stante la natura sanzionatoria conseguente alla violazione del dovere di fedeltà dell’obbligo di pagamento previsto dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prescinde dalla sussistenza di specifici ed ulteriori profili di danno richiesti per la giurisdizione del giudice contabile; che neppure è rilevante in questa sede stabilire l’effettiva portata del comma 7-bis del citato art. 53, introdotto dalla legge n. 190 del 2012, giacché la controversia si riferisce ad un periodo temporale anteriore alla novella (Cass., Sez. U., 9 marzo 2018, n. 5789);
Quindi, in continuità con i citati precedenti, e non ricorrendo nella specie alcuna specifica ragione di danno ulteriore rispetto al recupero delle somme percepite per l’attività extraistituzionale svolta senza autorizzazione, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario

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