Corte di Cassazione, sentenza n. 20466 del 2 agosto 2018
Già la Suprema Corte si era pronunciata in riferimento alll’art. 25 della l. 724/1994 con la sentenza n. 20523 del 2008, secondo cui il divieto contenuto nella norma è specificamente riferibile a tutte le attività aventi natura di lavoro autonomo, connotate dalla prestazione di un’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, e, quindi, riconducibile alla nozione di collaborazione prevista dalla norma. E’ stato osservato con tale sentenza che la rubrica dell’articolo – il cui ruolo nell’interpretazione della norma è per comune consenso assai limitato – menziona gli incarichi di consulenza, ma il testo della disposizione contempla oltre ad essi anche quelli di collaborazione, studio e ricerca. Pertanto, rientra nell’ambito applicativo della norma ogni attività avente natura di lavoro autonomo, connotata dalla prestazione di un’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, e, quindi, riconducibile alla nozione di collaborazione. La ratio della disposizione va ravvisato nell’obiettivo della trasparenza nel conferimento degli incarichi e nell’ulteriore fine di garantire risparmi di spesa impedendo il cumulo tra pensione e retribuzione