Una condanna per rapporti con minori, può ben essere alla base del licenziamento, anche se trattasi di condotta extralavorativa

Corte di Cassazione, sentenza n. 20562 del 6 agosto 2018

La fattispecie verte in materia di licenziamento intimato dall’Agenzia delle Entrate, poichè al dipendente era stata applicata ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni 2 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81 e 609 bis cod. pen. commesso in danno di una quindicenne.
La Suprema Corte ha stabilito che, premesso che anche la sentenza di patteggiannento costituisce elemento di prova nel giudizio civile, i fatti dovevano ritenersi provati alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai sommari informatori, i quali avevano riferito circostanze che riscontravano la deposizione della minore. Quest’ultima, ingenua ed inesperta, era stata raggirata dall’uomo il quale, pur essendo consapevole dell’età della ragazza, non aveva esitato a corteggiarla e a prospettarle un futuro insieme.
Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 67 del CCNL 28.5.2004 per il comparto delle Agenzie Fiscali perché la Corte territoriale non ha sussunto la condotta addebitata nell’ipotesi prevista dal comma 6, lett. b, che richiama la «condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio…», bensì ha ritenuto applicabile la lettera d), che si riferisce alla «commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti, anche dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro». La disposizione in parola ricalca sostanzialmente la nozione di giusta causa di cui all’art.2119 cod. civ. che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ricomprende anche condotte extralavorative che, seppure tenute al di fuori dell’azienda e dell’orario di lavoro e non direttamente riguardanti l’esecuzione della prestazione, nondimeno possano essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti, compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento dell’obbligazione lavorativa, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 26679/2017, Cass. n. 8132/2017, Cass. n. 24032/2016, Cass. 17166/2016, Cass. n. 776/2015). E’ stato sottolineato anche che comportamenti illeciti del dipendente, che possono essere considerati non di gravità tale da giustificare l’espulsione da un’azienda svolgente un’attività puramente privatistica, possono al contrario rompere il legame fiduciario ed il connesso requisito di affidabilità che sta alla base di un rapporto di lavoro costituito per l’espletamento di un servizio pubblico ( Cass. n. 776/2015).

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