Corte di Cassazione, ordinanza n. 20618 del 7 agosto 2018
L’art. 58, comma 7, invocato dai ricorrenti prevede che «in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, le amministrazioni, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 449/97, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato».
La disposizione non può essere avulsa dall’intero contesto nel quale si inserisce in quanto, dovendo essere letta alla luce delle altre clausole contrattuali che disciplinano le modalità di formazione del fondo e la graduazione delle funzioni, persegue unicamente l’obiettivo di evitare la cristallizzazione del fondo stesso e di consentirne l’adeguamento nei casi in cui le modifiche organizzative incidano sul numero delle posizioni dirigenziali o sugli elementi da considerare ai fini della graduazione (dimensione struttura, collocazione della posizione nell’ambito dell’organizzazione dell’ente, responsabilità).
In dette ipotesi, peraltro, le somme destinate ad incrementare il fondo vanno utilizzate nei limiti e nel rispetto delle causali dello stanziamento aggiuntivo e, quindi, non possono essere destinate, come sostenuto dai ricorrenti, ad incrementare in modo indifferenziato la retribuzione di posizione dei dirigenti in servizio, dovendo, invece remunerare solo le posizioni di nuova istituzione, ove effettivamente assegnate, o quelle che abbiano subito significative modificazioni; il meccanismo corretto è, quindi, quello indicato nella nota del Ministero dell’Economia del 4.2.2003, con la quale si evidenziava che a seguito dell’ampliamento del numero dei dirigenti il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato andava incrementato di complessivi C 535.824,00, ma si precisava anche che l’incremento doveva essere utilizzato «per ogni nuovo incarico» al quale veniva attribuita la quota di € 26.791,20 «da rapportare all’effettiva data di conferimento dell’incarico» stesso.
La pretesa dei ricorrenti di vedersi attribuita l’intera somma destinata ad incrementare il fondo per effetto dell’ampliamento della dotazione organica non può essere fondata sul principio della necessaria utilizzazione delle risorse, sia perché l’incremento, sulla base delle considerazioni sopra esposte, era destinato ad essere effettivo solo al momento del conferimento dei nuovi incarichi, sia perché, comunque, la disposizione contrattuale invocata, al pari del previgente art. 39 del CCNL 9.1.1997, consente che «a consuntivo» le risorse possano risultare ancora disponibili ed esclude in detta ipotesi l’invocata automatica maggiorazione degli importi destinati a remunerare la posizione dirigenziale degli altri dirigenti in servizio, stabilendo, il CCNL 1997, che le stesse «sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato e quindi rassegnate alla quota del fondo di posizione dell’esercizio finanziario successivo», mentre il CCNL 2006 ne rimette la destinazione alla contrattazione integrativa.
Non rileva, poi, che i dirigenti in servizio abbiano assicurato anche le funzioni proprie delle posizioni dirigenziali prive di titolari perché per il principio dell’onnicomprensività della retribuzione, di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, il trattamento economico fissato dai contratti collettivi remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti nonché qualsiasi incarico conferito in ragione dell’ufficio ricoperto o «comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio».
E’ significativo al riguardo osservare che la contrattazione collettiva del 2006 abbia espressamente escluso ( art. 61) che in caso di vacanza in organico o di sostituzione il dirigente possa pretendere una maggiorazione della retribuzione di posizione, prevedendo solo un aumento percentuale della retribuzione di risultato, se ed in quanto spettante, e rinviandone la compiuta disciplina alla contrattazione integrativa.
In via conclusiva si deve affermare che l’interpretazione logico-letterale e complessiva delle disposizioni collettive sopra richiamate induce a ritenere che, come già affermato da questa Corte in relazione all’analoga disciplina prevista per i dirigenti degli enti locali, nella determinazione del fondo finalizzato a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato «deve tenersi conto delle sole posizioni dirigenziali effettivamente coperte e non di tutte quelle contemplate nell’organico dell’ente» ( Cass. n. 9645/2012).