Consiglio di Stato, sentenza n. 4936 del 13 agosto 2018
L’impugnativa dei suddetti atti risulta, pertanto inammissibile, come esattamente ritenuto dalla sentenza appellata: e ciò alla stregua della costante giurisprudenza in materia di questa Sezione, che ha riconosciuto la piena legittimità delle c.d. clausole di salvaguardia (cfr. ad es. sentenza 1.2.2017 n. 430 e ordinanze cautelari n. 566/2017, n. 428/2017, n. 430/2017 e nn. 335, 336 e 337/2017), con la conseguenza che la sottoscrizione delle stesse priva le strutture accreditate della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che le riguardano e con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità delle impugnative eventualmente proposte (cfr. da ultimo: capi 6.11. delle sentenze 11.1.2018, nn. 137 e 138, nonché 18/1/2018, n. 321).