Il Consiglio di Stato insiste: no ai diplomati in graduatoria

Consiglio di Stato, sentenza n. 4939 del 13 agosto 2018

Nella vicenda in esame, non viene in considerazione un titolo acquisito in uno Stato membro (‘di origine’) che viene utilizzato e deve essere riconosciuto in un altro Stato membro (ospitante) per lo svolgimento ivi della professione, ma piuttosto si è di fronte ad una situazione nella quale il precedente titolo (nella specie, il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002) viene invocato per l’esercizio della professione nello stesso Stato in cui esso è stato conseguito.

Va, d’altra parte , evidenziato, come chiarito dalla citata sentenza n. 11 del 2017 dell’Adunanza Plenaria, che nessuna disposizione ha previsto l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del diploma magistrale in questione: il suo valore legale conservato in via permanente è stato unicamente quello di titolo di studio idoneo a consentire la partecipazione alle sessioni di abilitazione all’insegnamento o ai concorsi per titoli ed esame a posti di insegnamento, ma di per sé non consente l’immediato accesso ai ruoli.

Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte (la cui discussione ha indotto la Sezione ad emanare all’esito della camera di consiglio l’ordinanza cautelare n 3030 del 3 luglio 2018, di revoca delle precedenti ordinanze cautelari rese in pendenza del giudizio d’appello), l’appello deve essere rigettato, con contestuale conferma, sia pure con integrazioni motivazionali, della sentenza di primo grado.

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