Corte di Cassazione, sentenza n. 20708 del 10 agosto 2018
Va ribadito, in continuità con la giurisprudenza citata, che, ogniqualvolta il procedimento disciplinare non venga portato a conclusione, pur in mancanza di una espressa previsione normativa o contrattuale, deve essere riconosciuto il diritto del dipendente alla restitutio in integrum che, però, non può essere estesa anche ai periodi di sospensione obbligatoria disposta a seguito di custodia cautelare, perché in tal caso la perdita della retribuzione si riconnette ad un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente, e non, invece, ad un comportamento volontario ed unilateralmente assunto dal datore di lavoro pubblico, come nell’ipotesi di sospensione facoltativa in pendenza del procedimento penale o disciplinare ( Cass. 10.10.2016 n. 20321).