Il procedimento disciplinare sospeso deve essere sempre concluso

Corte di Cassazione, sentenza n. 20708 del 10 agosto 2018

Va ribadito, in continuità con la giurisprudenza citata, che, ogniqualvolta il procedimento disciplinare non venga portato a conclusione, pur in mancanza di una espressa previsione normativa o contrattuale, deve essere riconosciuto il diritto del dipendente alla restitutio in integrum che, però, non può essere estesa anche ai periodi di sospensione obbligatoria disposta a seguito di custodia cautelare, perché in tal caso la perdita della retribuzione si riconnette ad un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente, e non, invece, ad un comportamento volontario ed unilateralmente assunto dal datore di lavoro pubblico, come nell’ipotesi di sospensione facoltativa in pendenza del procedimento penale o disciplinare ( Cass. 10.10.2016 n. 20321).

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