Corte di Cassazione, sentenza n. 20775 del 17 agosto 2018
Alcuni operatori sanitari, tutti tecnici di laboratorio, assistenti ed infermieri, i quali, avendo svolto attività di supporto alla libera professione intramuraria della dirigenza medica, avevano censurato l’operato dell’Azienda che a far data dall’ottobre 2004, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2002, aveva all’Inpdap, pari al 32,70%, e non la sola quota dell’8,90% posta a carico del lavoratore. I ricorrenti avevano agito in giudizio chiedendo la condanna della ULSS al pagamento degli importi illegittimamente decurtati, pari al 23,80% dei compensi, ossia alla quota che doveva rimanere a carico del datore di lavoro.
La Corte di Appello, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, aveva dato ragione all’azienda sanitaria.
La Corte di Cassazione ha censurato il ricorso, ritenendolo inammissibile per vizi formali, di fatto rendendo definitiva la decisione della Corte di Appello.