L’intervallo di sei mesi tra la constatazione e l’intervento, esclude l’ipotesi di lavori di somma urgenza

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, del. n. 116/2018/SUCC, dep. 2 agosto 2018

Alla luce del quadro normativo vigente, i lavori eseguiti dal Provveditorato non appaiono integrare l’ipotesi di somma urgenza di cui all’art. 163 del Codice, non ravvisandosi, nella ricostruzione documentale, l’esigenza di un intervento immediato e indifferibile. Tale circostanza trova conferma nell’ampio intervallo temporale intercorso tra la costatazione dello stato di emergenza (avvenuta il giorno 14.03.2017 mediante stesura del verbale di lavori di somma urgenza), l’affidamento (avvenuto prima ad opera del RUP con verbale del 14.09.2017 e poi con atto approvato il 23.11.2017) e la successiva esecuzione dei lavori (ultimati il 2.2.2018), escludendo la possibilità di considerare gli interventi realizzati come improcrastinabili e finalizzati al solo scopo di scongiurare il rischio della minaccia alla pubblica e privata incolumità; rischio che si poteva ritenere contenuto già attraverso la perimetrazione dell’area di intervento, rendendola inaccessibile.
L’intervallo temporale tra la costatazione della situazione di fatto e di pericolo e l’affidamento dei lavori avrebbe, infatti, consentito all’Amministrazione di evitare di selezionare un operatore in via diretta, lasciando spazio per una procedura competitiva, seppure con carattere semplificato

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