In questi giorni sono state annunciate misure chiamate “DASPO” per i corrotti, intendendo (secondo fonti giornalistiche) quelle misure che “taglierebbero” fuori dalla pubblica amministrazione corrotti e corruttori, non permettendo loro di lavorare per la pubbica amministrazione (i primi) e di stipulare contratti con gli enti pubblici (per i secondi).
Quindi si coglie la palla al balzo per ricordare le misure interdittive che sono già in vigore, e che sono scarsamente applicate.
In misura sintetica, rinviando ad apposita tabella allegata (Incompatibilità per reati-tabella):
nel caso di rinvio a giudizio per gravi reati contro la P.A., vi è l’obbligo di trasferire il dipendente ed assegnarlo ad altro ufficio;
nel caso di condanna non definitiva per reati quali criminalità organizzata, traffico, e praticamente tutti i reati contro la P.A. (abuso d’ufficio, corruzione, concussione, ecc…), vi è la sospensione da cariche (se in essere) oppure interdizione da cariche politiche (Presidente, assessore, consigliere regionale), da incarichi di nomina regionale, da incarichi amministrativi di vertice, da incarichi dirigenziali nella P.A., incarichi di amministratore di ente privato in controllo pubblico, dall’incarico di Direttori ASL, nonchè la sospensione di diritto per i dipendenti (anche non dirigenti) della Sanità e degli EE.LL.;
nel caso di condanna definitiva per i gravi reati di cui sopra, nonchè per condanna superiore a sei mesi per altri reati contro la P.A. meno gravi, e per condanna superiore a due anni per delitti non colposi, sono confermate le misure di cui al precedente punto;
in caso di condanna definitiva superiore a tre anni per i reati più gravi contro la P.A., licenziamento per tutti i dipendenti;
inoltre, nel caso di condanna non definitiva, il dipendente non può far parte di commissioni di concorso, di commissioni di gara d’appalto, non può far parte con funzioni direttive di uffici uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche’ alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi,
Misure altrettanto draconiane vi sono per i corruttori, in quanto le imprese che si rendono colpevoli di gravi fatti di corruzione, possono essere sanzionate con il divieto di contrattare con la P.A, possono essere escluse dalla gare, ecc…
Ma allora, sono necessarie altre misure?
La risposta è presto data: per i pubblici dipendenti, spesso queste misure non sono applicate (vi sono stati anche casi di responsabili anticorruzione a cui è stato revocato l’incarico, poichè si erano “permessi” di segnalare l’incompatibilità di soggetti incaricati a causa di precedenti penali. Per un esempio, vedi https://bit.ly/2wNw9kK)
Inoltre, per le aziende “corruttrici”, spesso (giustamente) si attende l’esito del procedimento penale, che altrettanto spesso impiega decenni, e che spessissimo finisce con la prescrizione. Per fare un esempio, la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 38243 dep. l’8 agosto 2018 ci racconta di una caso di corruzione che ha coinvolto tutti gli appalti di una determinata ditta in un’intera Regione.
Come è finita? L’arco temporale dei fatti è ricompreso tra il 2003 ed il 2005, il Tribunale ha emesso sentenza in data 10 luglio 2014 (quindi oltre dieci anni dopo), la Corte d’Appello ha sostanzialmente confermato la sentenza il 24 marzo 2017 (riducendo alcune pene e dichiarando estinto il giudizio nei confronti di chi nel frattempo è deceduto), e l’8 agosto 2018 la Corte di Cassazione, pur confermando gran parte delle pene, ha dovuto dichiarare prescritto un reato nei confronti di una persona e ha rinviato di nuovo alla Corte di Appello per la rideterminazione della pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. Quindi, dalla data dei fatti, sono passati 13 anni e ancora il giudizio, con le relative pene, non si è completamente concluso, con la conseguenza, per esempio, di non poter applicare il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per la ditta in questione.
Tale vicenda mi sembra esemplificativa.
Bisogna dare effettività alle pene, anche quelle minime, e garantire processi veloci, anche a garanzia di chi potrebbe essere accusato ingiustamente e subire un calvario lungo decenni prima di essere riconosciuto innocente.