Non vi è danno erariale se il Direttore Generale non ha i requisiti previsti dalla legge

Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 146 del 3 aprile 2018

Con sentenza di primo grado la Corte dei Conti aveva condannato il sig. X  in qualità di Direttore Generale della Y al pagamento in favore di quest’ultima di €.230.134,36, pari all’intero ammontare delle retribuzioni corrisposte a quest’ultimo dal gennaio 2013 al novembre 2015, ciò per aver conseguito la nomina a Direttore Generale della suddetta ULSS e svolto le relative funzioni in assenza del requisito previsto dal bando relativo all’esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-amministrativa
In secondo grado, invece, è stato accolto il motivo di appello del X riguardante l’insussistenza di un danno erariale a carico dell’amministrazione di appartenenza. Infatti, dagli atti del giudizio risulta che l’appellante ha regolarmente svolto le funzioni esercitate di Direttore Generale; inoltre, la ULSS amministrata da quest’ultimo ha ottenuto, negli anni in questione, sia da parte della Giunta regionale che dalla conferenza dei sindaci del territorio di competenza, valutazioni non inferiori alla media di quelle degli altri analoghi enti, ottenendo nel 2014 anche l’Oscar di bilancio della pubblica amministrazione, per la categoria aziende sanitarie locali (che anche se riferito, come ritenuto dal primo giudice, alla completezza e chiarezza espositiva nella relazione al bilancio di esercizio e nella nota integrativa, costituisce comunque un elemento positivo nell’attività gestionale dell’ente in questione). Tali circostanze oggettive non sono state smentite né dal requirente nè dal primo giudice. Quindi non sussiste un danno erariale causato dal comportamento del X.

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