Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, DEL 121/2018/PAR
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare n. 9 del 2006 concernente “Disposizioni in materia di spese per il personale per le Amministrazioni Regionali, gli Enti Locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)”, nell’individuare le voci da includere e quelle da escludere dal computo della spesa del personale, risulta aver annoverato, tra quest’ultime, proprio quelle connesse agli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali.
In effetti tale conclusione risulta essere quella cui è giunta anche la giurisprudenza contabile che, nell’interrogarsi specificatamente circa la correttezza dell’esito interpretativo fissato dalla sopra menzionata circolare, ne ha mutuato i contenuti.
Si legge nella deliberazione della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, n. 42/2009, che “si esprime avviso favorevole ad una interpretazione che, nel solco delle direttive recate dalla circolare n. 9 del 2006 citata e non modificata con la recente circolare n. 2 in data 27 gennaio 2009 del M.E.F., consenta agli enti soggetti al patto di considerare la spesa di competenza degli anni 2006, 2007, 2008 al netto degli oneri derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti. Tale interpretazione, che trova conforto in precedente attività consultiva della Corte dei conti (parere n. 17/2007 della Corte dei conti, Sez. Contr. Toscana) e nella prevalente opinione della dottrina, garantirebbe un raffronto tra dati omogenei ed un corretto monitoraggio della spesa di personale, evitando che eventuali variazioni in aumento vengano influenzate da decisioni ed impegni di spesa non rientranti nell’autonomia decisionale e nella responsabilità degli enti locali. Diverso è il caso degli oneri conseguenti alla contrattazione integrativa …”.
L’arresto pretorio appena citato, inoltre, a seguito dell’insorgere di un contrasto giurisprudenziale, è stato ulteriormente condiviso dalla Sezione delle Autonomie che nella deliberazione n. 2/SEZAUT/2010/QMIG, ha espressamente affermato che “in relazione al secondo quesito, ossia se il valore da tenere in considerazione – ai fini del computo della spesa del personale – sia al netto o al lordo delle maggiori spese determinate dai rinnovi contrattuali, la Sezione condivide l’interpretazione fornita dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che riconosce consentito agli enti soggetti al patto di stabilità di considerare le spese di competenza degli anni 2006, 2007 e 2008 al netto degli oneri derivanti dagli intervenuti contratti collettivi nazionali, proprio in relazione al profilo della mancanza di discrezionalità dell’amministrazione locale nel riconoscere quanto dovuto”.
La Sezione ritiene che il principio di diritto da ultimo indicato, seppur elaborato nel vigore di una diversa disposizione normativa prescrittiva di appositi limiti di spesa al personale (decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133), deve trovare applicazione anche nell’attuale assetto normativo e ciò poiché la carenza di discrezionalità dell’amministrazione nel “riconoscere” gli emolumenti aventi origine nei c.d. rinnovi contrattuali ovvero il loro essere non affatto riconducibili ad una “volontà” dell’ente locale finalizzata ad espandere la spesa per il personale, non può che determinare l’esclusione della computabilità di tali oneri nel limite di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010.