Niente soldi a componenti degli organi collegiali, pure per le aziende speciali

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Deliberazione n. 288/2018/PAR, depositata il 17 settembre 2018

La disposizione (art. 6 comma 2 DL 78/2010), rivolta alla riduzione dei cosiddetti “costi della politica”, ha reso onorifica la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, consentendo il solo rimborso delle spese sostenute e, ove previsti, l’erogazione di gettoni di presenza, che non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera.
La disposizione ha una formulazione estremamente ampia, applicandosi a tutti gli “organi collegiali, anche di amministrazione” degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. La previsione normativa è stata oggetto di un intervento di interpretazione autentica, ad opera del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. L’art. 35, comma 2-bis di quest’ultima legge ha confermato che il comma 2 sopra richiamato deve interpretarsi nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per i soli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori stessi.
I richiamati pareri della Corte dei Conti sono costanti nell’affermare la generale applicabilità della norma di contenimento di che trattasi. Tra questi la deliberazione n. 155/2011/PAR del 28 marzo 2011 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia.
La norma richiamata appare quindi riferibile a tutti gli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche; le eccezioni sono nominativamente indicate e pertanto non sembrano presentarsi margini di interpretazione.
Da notare anche come l’art. 25, comma 2, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, ha aggiunto, all’art. 114 del TUEL (d. lgs. n. 267/2000), il comma 5-bis, che assoggetta anche le aziende speciali e le istituzioni – a far data dal 2013 – ai vincoli del patto di stabilità interna, secondo modalità da definire con decreto interministeriale da emanarsi entro il 30 ottobre 2012: “A decorrere dall’anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno
La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi in materia, con la Sentenza 27 giugno 2012, n. 161, ha ritenuto l’eccezione fondata nella parte in cui la disposizione del citato DL n. 78/2010, “afferma in modo incontrovertibile il principio di gratuità della partecipazione ad organi di enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche……..Nella locuzione generale di enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche rientrano non solo quelli che ricevono erogazioni finanziarie bensì tutti quelli che ricevono qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o di diminuire quelle passive. …”

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