La iperprescrizione in senso lato non produce danno erariale

Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 208 del 25 luglio 2018

Il complesso iter indicato dalla Procura tiene conto di: a) scostamento dalla spesa pro capite per assistito – pesato per età e per sesso – del medico di famiglia; b) maggiorazione della spesa media assistibile pesato della ASL con deviazioni standard (o scarto quadratico medio con soglia di tolleranza di scostamento pari al 20% ed ulteriore soglia di tolleranza nella misura del 10% rispetto a quella prevista dalla Regione); c) confronto tra la suddetta media ragionata ASL con il rispettivo indicatore di spesa media del singolo medico ed individuazione di attività prescrittiva anomala caratterizzata dai livelli di spesa superiore alla soglia di riferimento come sopra calcolata.
Il descritto analitico metodo di calcolo pur rigoroso, connotato da percentuali di scostamento annuo rispetto al criterio della “media ponderata ASL”, evidenzia unicamente un maggior onere finanziario a carico del SSN, ma non prova il riconoscimento di una responsabilità amministrativo contabile dei medici, potendo “assumere valore solo sintomatico di una illiceità della condotta prescrittiva, da solo insufficiente, se non suffragato da validi elementi probatori idonei, ad affermare in concreto l’irragionevolezza, connotata da colpa grave o addirittura da dolo, della scelta operata caso per caso, dal medico”; in termini Sezione giurisdizionale Regione Lombardia n. 2/2018 e, ancor prima 9/2010) .
Ritiene, questo Collegio, che il criterio astratto del danno da “iperprescrizione in senso lato” fondato dal superamento delle medie ponderate, anche alla luce dei margini di apprezzamento valutativo su diagnosi e cura delle malattie che consente al medico di raccordare le sue decisioni ai dati scientifici accreditati al contesto sociale, organizzativo ed economico perseguendo il beneficio del paziente, non può trovare ingresso nel giudizio di responsabilità amministrativa, pur nel rigore scientifico utilizzato nel procedimento, per la “sua astrattezza, incompatibile con la valutazione di una attività discrezionale, quale quella medica, ed alla luce del fondamentale principio dell’onere della prova (attoreo) della responsabilità amministrativo – contabile, di natura personale, derivante da comportamenti dannosi storicamente certi e provati, caso per caso, secondo un riscontrato nesso etiologico causale, non desumibile statisticamente”: cfr. Sezione giurisdizionale Regione Lombardia n. 2/2018. Analogamente Sezione giurisdizionale Regione Liguria 98/2016 in data 18 ottobre 2016 ha statuito che il detto criterio astratto “deve ritenersi incompatibile con la concezione della responsabilità contabile derivante da specifici comportamenti dannosi caratterizzati dal dolo o dalla colpa grave, ascrivibili al convenuto sulla base di regole etiologico – causali “ Pertanto, diversamente dalla “iperprescrizione in senso stretto”, ove una provata verifica puntuale con riferimento al singolo paziente, alla correlata patologia ed alla irragionevolezza della prescrizione può fondare una responsabilità, la irregolare prescrizione di farmaci non può essere contestata utilizzando l’astratto criterio fondato sul superamento di medie ponderate di spesa farmaceutica pro capite nel medesimo bacino di utenza. Vanno, pertanto, assolti da ogni contestazione i medici

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