Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n. 237/2018/PAR
L’art .1 comma 228 della legge 208/2015,con l’espressione “spesa relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente” si riferisce alla spesa sostenuta per la cessazione del dipendente che costituisce quindi il limite che l’ente deve rispettare, e non contiene invece il divieto di assumere un profilo professionale diverso rispetto a quello cessato.
Infatti, la norma in commento intende porre un limite finanziario alle assunzioni derivanti dalla cessazioni dei vari rapporti di lavoro rappresentato dalla spesa affrontata per i dipendenti non più in servizio, e perciò la norma è indifferente alla categoria cui il dipendente che verrà assunto appartiene, sempre che l’assunzione sia contenuta nel limite di spesa che la cessazione dal servizio ha comportato.
Un diversa lettura della disposizione legislativa impedirebbe alle amministrazioni di variare la propria dotazione organica ,ovvero la programmazione delle assunzioni in una diversa declinazione dei vari profili professionali rispetto a quelli cessati, che invece la P.A. è libera di determinare purché nel rispetto dei vincoli finanziari che l’ente è tenuto a rispettare.