Le ordinanze sollevano un problema di retroattività che il DA n. 743/2018, proprio perché intervenuto a maggio 2018 per l’assegnazione dei tetti di spesa 2017, non può evidentemente superare. Qualsiasi diverso criterio venisse introdotto dalla Regione per discostarsi dai valori dell’anno precedente, stante l’attuale tempistica, inciderebbe sempre in maniera retroattiva sugli investimenti già sostenuti dalle strutture sanitarie private e sarebbe dunque potenzialmente censurabile per le medesime ragioni dal giudice amministrativo. In tal modo, benché il DA n. 743/2018 espressamente rinvii al 2018 l’introduzione di criteri diversi da quelli della spesa storica, la tempistica rischia di pregiudicare il raggiungimento di tale obiettivo. Peraltro, la definizione ex ante dei criteri di assegnazione del budget appare un elemento indispensabile affinché un’impresa privata possa programmare e definire in maniera efficiente le proprie scelte imprenditoriali avendo contezza del budget a disposizione, a beneficio della qualità del servizio offerto e, in ultima istanza, della effettiva attuazione del principio di libera scelta dell’operatore sanitario da parte del cittadino. In ragione di quanto sopra, si auspica che codesta Regione intervenga tempestivamente in modo da definire quanto prima nuovi criteri di attribuzione del budget per le strutture sanitare private convenzionate che, tanto per il 2018 che gli anni successivi, consentano di seguire un approccio più attento alla valutazione della performance. Si rappresenta, inoltre, che la mancata tempestiva definizione di tali criteri potrà essere valutata nell’ambito dell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21-bis della legge n. 287/90.