Tar Catanzaro, sentenza n. 1659 del 27 settembre 2018
E’ legittima la revoca dell’autorizzazione sanitaria ad una Casa di cura nella quale, in esito ad un controllo operato dal N.a.s. dei Carabinieri, è stato riscontrato un numero di degenti superiore ai posti letto autorizzati, revoca disposta dal Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria dopo avere inutilmente sollecitato l’esercizio del potere di vigilanza dell’A.s.p., cui compete anche di proporre il provvedimento da adottare all’organo commissariale.
Ha chiarito il Tar che l’esercizio del potere di vigilanza è strumentale rispetto a quello decisorio e in presenza di una ingiustificata inerzia dell’A.s.p., la Regione – Commissario ad acta ben può esercitare il proprio potere decisorio sulla scorta di una qualificata istruttoria aliunde acquisita.
La rilevata strumentalità della potestà dell’A.s.p., rispetto al potere decisorio della Regione, ha legittimato l’organo commissariale – a fronte di un compendio istruttorio qualificato e grave, acquisito aliunde – a valutare gli esiti ispettivi del N.a.s. dei Carabinieri, determinandosi in conformità al citato potere decisorio di cui è munito e prescindendo dall’apporto dell’inerte Azienda sanitaria. Ad opinare diversamente, dovrebbe giungersi alla paradossale conclusione che pur in presenza di gravi e perduranti inadempienze presso strutture sanitarie – accertate da altri organi tecnici, come appunto il N.a.s. dei Carabinieri – possa essere preclusa l’adozione di conseguenziali provvedimenti regionali in caso di omesso esercizio del potere ispettivo dell’A.s.p.