Il concessionario della riscossione non è più tenuto a comunicare annualmente lo stato delle procedure esecutive, ma deve rendere il conto giudiziale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 490 dep. 24 settembre 2018

La normativa di settore che disciplina gli obblighi dei concessionari ed i flussi informativi obbligatori destinati agli enti creditori (D.lgs. n. 112/1999) – di recente oggetto di precipuo approfondimento nella sentenza della Sez. giur. Regione Siciliana n. 203/2018 a cui non può non rinviarsi – non prevede più (cfr. art. 1, comma 682, della L. n. 190/14) l’obbligo del concessionario di comunicare annualmente all’Ente creditore lo stato delle procedure esecutive, la cui mancanza costituiva, prima della citata modifica, causa di decadenza del diritto al discarico. Allo stesso tempo, il Legislatore ha posticipato il termine per presentare le dichiarazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021 (cfr. art. 1, comma 684, della L. n. 190/14). Tenuto, altresì, conto che il discarico per inesigibilità costituisce un diritto per il concessionario, non sussistendo alcun obbligo per quest’ultimo di attivare la relativa procedura a beneficio dell’ente creditore, risulta chiaro che nessun inadempimento sia imputabile, sotto questo profilo, all’agente contabile.
Va, altresì, ricordato che l’Ordinamento già appresta un diverso strumento per consentire un’ulteriore attività di rendicontazione da parte del concessionario. In base all’art. 193 del TUEL, il concessionario per la riscossione è un agente contabile ed ha l’obbligo di rendere il conto giudiziale della propria gestione. Al conto giudiziale, ora regolato dagli artt. 137-150 del nuovo codice della giustizia contabile non si applicano le previsioni dell’art. 19 del D. Lgs. n. 112/1999 e, pertanto, in sede di presentazione del conto, il concessionario per la riscossione è tenuto ad allegare la documentazione giustificativa della propria gestione, sulla base di quanto previsto dall’art. 140, c. 5, c.g.c. In caso di omessa presentazione del conto, l’Amministrazione interessata può inviare – ex art. 141 c.g.c. – un’apposita richiesta al pubblico ministero contabile, affinché promuova l’apposito giudizio per la resa del conto.

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