Consiglio di stato, sentenza n. 5570 del 28 settembre 2018
Con riguardo al tema dell’integrazione di una efficace pubblicità dichiarativa valida ai fini della valutazione di piena conoscenza dell’atto, come conseguenza della pubblicazione della delibera n. 19/2016 sul sito web dell’amministrazione (avvenuta dal 21 gennaio al 5 febbraio 2016) – il Collegio conviene, innanzitutto, sulla premessa generale secondo la quale l’effetto conoscitivo opponibile erga omnes deve poggiare su una specifica disciplina di legge – sicché la pubblicazione sul sito istituzionale on line dell’ente che adotta l’atto, in mancanza di una disposizione normativa che attribuisca valore ufficiale a tale forma di ostensione, non può fondare alcuna presunzione legale di conoscenza.
In questo senso viene inteso il disposto dell’art. 32 L. 69/2009 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 08 maggio 2018, n. 2757 e 27 agosto 2014, n. 4384), e del tutto conforme è la previsione generale contenuta all’articolo 54, comma 4bis, del Codice dell’amministrazione digitale 82 del 2005 secondo cui “la pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento”.
Dunque, la pubblicazione telematica dell’atto solo quando sia prevista e prescritta da specifiche determinazioni normative costituisce una forma di pubblicità in grado di integrare di per sé gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto pubblicato e di far decorrere il termine decadenziale di impugnazione (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2015, n. 5398; Id., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2287).
Nel caso di specie, il regime di pubblicità dei provvedimenti del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera rinviene la sua fonte nell’art. 42 della l.r. n. 40 del 2005, il quale, al comma 2, afferma l’obbligo generale di pubblicazione nell’Albo dell’azienda sanitaria di tutti gli atti dirigenziali; mentre, al comma 4, prevede – per i soli provvedimenti non sottoposti al Controllo della Giunta regionale – che la relativa esecutività consegua alla pubblicazione per almeno quindici giorni consecutivi, salva la “immediata eseguibilità dichiarata per motivi di urgenza”.
La regola di interpretazione restrittiva, una volta applicata al dettato dell’art. 42 L.R. Toscana n. 40/2005, induce a conferire alla pubblicazione ivi disciplinata i soli effetti giuridici espressamente previsti, tra i quali non rientra anche quello della conoscenza legale dell’atto ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.