L’esenzione dall’imposizione, non esime il cittadino residente all’estero dalla dichiarazione del reddito estero

Agenzia delle Entrate, risposta interpello n. 26/2018

L’istante ha evidenziato di aver svolto nel 2017 negli USA attività di ricerca da cui è derivato un reddito esente da imposta ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 20. In particolare, tale disposizione prevede che “ Un professore od un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a d ue anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche 4 presso una università, collegio, scuola od altro istituto d’ istruzione riconosciuto, o presso una istituzione medica finanziata principalmente dal Governo e che è, o era immediatamente prima di tale soggior no, residente dell’altro Stato contraente, è esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attività di insegnamento o di ricerca ”. Il tenore letterale di tale norma, che, in presenza delle condizioni previste, stabilisce l’esenzione dall’imposizione delle remunerazioni relative all’attività di insegnamento o di ricerca nel Paese contraente in cui la medesima è svolta (nella fattispecie in esame gli USA), impedisce di estendere tale beneficio anche agli adempimenti fiscali che il contribuente è tenuto ad effettuare nel proprio Paese di residenza fiscale (nella fattispecie in esame l’Italia), qualora sia diverso dallo Stato in cui è svolta l’attività in argomento. Pertanto , in relazione all’annualità 2017, l’istante deve indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare in Italia anche il reddito estero derivante dall’attività di ricerca svolta negli USA

Comments are closed.