Sostenere che il proprio parere vale più di quello della Corte dei Conti, può condurre alla condanna per danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 217 del 7 settembre 2018

Emerge dalle risultanze processuali che, a decorrere dal 2012 la dott.ssa X si era attivata non solo per la riconferma quale segretario comunale, ma anche per il riconoscimento di tutte le indennità sino a quel momento percepite, ivi compresa quella di Direttore generale.
La indennità di Direttore generale era stata disciplinata dall’art. 44 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, ma con la legge n. 191/2009, art. 2, comma 186, lett. d, (modificata dalla legge n. 42/2010 art. 1 quater, lett. d), è stata limitata la possibilità della nomina di un Direttore Generale solamente ai Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.
La normativa finanziaria citata era volta al contenimento della spesa pubblica, e nel dubbio sugli ambiti operativi della norma, la giurisprudenza contabile, sin dal 2010 (Sezione Regionale Controllo Regione Lombardia parere 593/2010) ha affermato ”L’impedimento normativo sulla maggiore spesa deriva da una disposizione finanziaria di coordinamento della finanza pubblica che si sostituisce automaticamente in parte qua alle previsioni della contrattazione collettiva relativa ai segretari, alla stregua del meccanismo tipizzato dal codice civile all’art. 1339 c.c.”.
A fronte di tale orientamento chiaro ed inequivoco della giurisprudenza contabile, con una condotta davvero censurabile, la convenuta non solo non prendeva atto del parere reso, ma di converso (in data 18 giugno 2012) afferma che “per superare il mio orientamento non appare sufficiente la visione posta da una Sezione della Corte dei conti che più volte ha fornito interpretazioni poi rivelatesi non corrette la questione verrà certamente sottoposta alle Sezioni Riunite ovvero chiarita normativamente e sono certa si allineerà alla mia interpretazione”, manifestando una condotta ascrivibile quantomeno alla colpa grave.
Sicché la indennità, prima riconosciuta come “speciale” assegnata nel 1998 all’odierna convenuta in un Comune di IV classe (e spettante ai Segretari di Comuni di 2^ classe) sotto forma di retribuzione di posizione ed in seguito dal 2002 al 2012 qualificata indennità di direzione generale, appare illegittimamente assegnata ed i compensi percepiti relativi alla citata indennità per il 2012 sono, pertanto, privi di giustificazione e fondamento giuridico, sicché la parte convenuta va condannata per le due poste contestate (€ 4.403,66 ed € 778,18).

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